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ICI 2010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - (aggiornamento Aprile 2010)

Informazioni

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune.
L'imposta si calcola applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Consiglio Comunale al valore imponibile dell'immobile di proprietà o di altro diritto reale.
Per l’anno 2010 si applicano le stesse aliquote e detrazioni ICI stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2007.
Per l'anno 2010 e' esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende quella considerata ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento approvato in data anteriore al D.L. 93 del 28/05/2008, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Sono assimilate all'abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) e secondo grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibita a loro abitazione principale. Tale agevolazione va richiesta all’ufficio tributi entro il 30 novembre e vale per l’anno in corso e per tutti gli anni successivi se i requisiti non variano.
Il Regolamento Comunale considera le pertinenze (garage, magazzini, tettoie, ecc…) parti integranti dell'abitazione principale, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione.

ALIQUOTE

  •  Aliquota al 7,0 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli) diversi da abitazione principale con relative pertinenze e diversi da aree edificabili;
  • Aliquota al 6,5 per mille per le aree edificabili;
  • Aliquota al 4,3 per mille per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, per le abitazioni principali non locate dei cittadini italiani residenti all’estero, nonché per tutte le nuove assimilazioni ad abitazione principale deliberate  e precisamente: 
      - Aliquota al 4,3 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 2° grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibite a loro abitazione principale. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.
      - Aliquota al 4,3 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale nell'anno precedente e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili al 100% o ultra settantacinquenni che acquiscono la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado a condizione che le stesse non risultino locate. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.
      - Aliquota al 4,3 per mille per l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.
      - Aliquota al 4,3 per mille per le porzioni di vano autonomamente accatastate in categoria "A" residenziale - non riunificabili catastalmente - ricadenti in mappali contigui purchè siano pertinenze di fatto dell'abitazione principale. Sono escluse le unità funzionali formate da camera, cucina e bagno. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.

DETRAZIONE PRIMA CASA 

La detrazione per abitazione principale e' di euro 103,29 annua per ogni unità abitativa e si applica:
- alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- alle abitazioni principali non locate dei cittadini italiani residenti all’estero;
- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 2° grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibite a loro abitazione principale. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.
- all'immobile adibito ad abitazione principale nell'anno precedente e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili al 100% o ultra settantacinquenni che acquistano la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado a condizione che le stesse non risultino locate. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.
- all'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2010.


ESENZIONI ICI

Entro il 30 novembre 2010 va presentata la domanda per poter godere dell'esenzione sull' abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio) adibite a loro abitazione principale. Chi ha presentato la domanda negli anni precedenti, e possiede i medesimi requisiti non deve ripresentarla.
Entro il 30 novembre 2010 va presentata la domanda per poter godere dell'esenzione sull' abitazione principale per le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Chi ha presentato la domanda negli anni precedenti, e possiede i medesimi requisiti, non deve ripresentarla.

VALORI AREE EDIFICABILI

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 23/12/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010 e’ stato confermato per il 2010 il contenuto dispositivo della linea di Giunta Comunale del 12/01/2009 di approvazione dei valori minimi di mercato delle aree edificabili ai fini ICI, pertanto per il 2010 si fa riferimento alla tabella valori del 2009.
Con determina n. 822 del 31/12/2007 il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario ha fissato i nuovi criteri per il calcolo dei valori delle aree edificabili a seguito di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati ricadenti in zona agricola.
Attenzione: sono soggetti all’imposta ICI come area edificabile i fabbricati che risultano censiti o censibili all’Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria F2 (fabbricati semi crollati), come previsto dall’art. 3 lettera e) del Regolamento ICI.


BOLLETTINI ICI INTERAMENTE COMPILATI

Per prenotare il servizio di  compilazione del versamento ICI (modello F24) per l’anno 2011 è necessario comunicare i propri dati entro il 31/12/2010 all’Ufficio ICI (tel. 0422/846202-236-220).

SCADENZE VERSAMENTI ICI

  • prima rata (acconto) 16/06/2010
  • seconda rata (saldo) 16/12/2010

Si puo' comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16/06/2010.

L'imposta ICI deve essere versata mediante apposito bollettino intestato a Equitalia Nomos Spa - Roncade - TV- ICI  sul c.c. n. 88681838 oppure mediante il modello F24.

Ai sensi dell'art. 9 co. 5 lett. b) del Regolamento ICI, i contribuenti non sono tenuti al versamento quando l'imposta complessiva annua risulta inferiore ad euro 2,60.

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

I contribuenti che non hanno pagato l'ICI entro la scadenza prevista possono utilizzare l’istituto del "ravvedimento operoso" e regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento).
Il ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione del pagamento entro trenta giorni dall'omissione o dall'errore (sanzione del 2,5%) o entro un anno dalla data di scadenza della rata (sanzione del 3%).
Il contribuente può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I versamenti I.C.I. possono essere effettuati con:
  - bollettino  ICI di conto corrente postale n. 88681838, che può essere pagato presso qualsiasi ufficio postale dove il costo di commissione e' pari ad 1,10 euro per bollettino, o presso EQUITALIA NOMOS SPA, sede di Treviso in Viale Montegrappa, 34 (tel. 0422-2911 fax 0422-291259) senza costi di commissione, oppure presso le banche convenzionate dove il costo di commissione varia da banca a banca.
 - modello F24, che  puo’ essere pagato presso tutti gli sportelli postali, bancari e presso EQUITALIA NOMOS SPA, senza costi di commissione.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata all’Ufficio Tributi nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive non sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati telematica.
La dichiarazione ICI va presentata nell’anno successivo al verificarsi della variazione entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti notarili per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI) e quando la variazione di residenza del contribuente avviene all'interno del territorio comunale.

 

Dove rivolgersiDOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi
in Via Roma 53
Tel. 0422-846202 / 220 / 236 | Fax 0422-840597
e-mail tributi@comune.roncade.tv.it

Orari:
Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Moduli da scaricareMODULISTICA E DOCUMENTAZIONE 

mimetype Dichiarazione ICI 77 KB

mimetype Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI      272 KB

mimetype Domanda uso gratuito-assimilazione ad abitazione principale 27KB

mimetype Domanda assimilazione abitazione principale per anziani o disabili in istituto di ricovero  41 KB

mimetype Domanda di agevolazione per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di secondo grado   29 KB

mimetype Domanda di agevolazione ICI al soggetto passivo non assegnatario della casa ex coniugale   29 KB

mimetype Domanda di agevolazione per disabili o ultrasettantacinquenni che acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado  45 KB

mimetype Domanda di agevolazione per porzioni di vano abitativo pertinenziali all'abitazione principale   48 KB  

mimetype Ravvedimento operoso per la regolarizzazione tardiva   28KB

mimetype Domanda di rimborso ICI 31KB
   
mimetype Domanda di compensazione ICI tra familiari 38KB
   
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Testo coordinato con le modifiche all'art. 3 lettera e), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2009.
Si avvisa che ai sensi dell’art. 22 dello stesso Regolamento tutte le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono  modifica automatica del presente Regolamento, ancorchè non recepite nel presente testo.   

DELIBERA ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2010
Ai sensi dell’art. 1 co 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, se non diversamente stabilito nel bilancio di previsione. 

DELIBERA VALORI MINIMI DI MERCATO AREE EDIFICABILI AL 01/01/2010
Con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 23/12/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010 è stato confermato il contenuto dispositivo della linea di Giunta Comunale del 12/01/2009  delibera n. 6.

DETERMINA n. 822 del 31/12/2007 DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI 
Determina di indirizzo per il calcolo del valore delle aree edificabili in zona agricola.  

 

 
 
 
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