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ICI 2009

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - (aggiornamento Novembre 2009)

Informazioni
L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune.
L'imposta si calcola applicando al valore imponibile dell'immobile di proprietà o di altro diritto reale, le aliquote e le detrazioni annualmente approvate dal Consiglio Comunale.
Per l’anno 2009 si applicano le stesse aliquote e detrazioni ICI stabilite con la delibera di Consiglio n° 12 del 26/03/2007.

Per l'anno 2009 e' esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento approvato in data anteriore al D.L. 93 del 28/05/2008, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Sono assimilate all'abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli).
Il Regolamento considera le pertinenze parti integranti dell'abitazione principale, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione.

ALIQUOTE

  • Aliquota al 7,0 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli) diversi da abitazione principale e relative pertinenze e diversi da aree edificabili;
  • Aliquota al 6,5 per mille per le aree edificabili;
  • Aliquota al 4,3 per mille per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, nonché per tutte le nuove assimilazioni ad abitazione principale deliberate con il nuovo regolamento ICI in vigore dal 01/01/2009 e precisamente:
  • Aliquota al 4,3 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 2° grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibite a loro abitazione principale. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
  • Aliquota al 4,3 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale nell'anno precedente e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili al 100% o ultra settantacinquenni che acquistano la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado a condizione che le stesse non risultino locate. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
  • Aliquota al 4,3 per mille per l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
  • Aliquota al 4,3 per mille per le porzioni di vano autonomamente accatastate in categoria "A" residenziale - non riunificabili catastalmente - ricadenti in mappali contigui purchè siano pertinenze di fatto dell'abitazione principale. Sono escluse le unità funzionali formate da camera, cucina e bagno. Per godere dell'aliquota ridotta e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
DETRAZIONE PRIMA CASA 

La detrazione per abitazione principale e' di euro 103,29 annua per ogni unità abitativa e si applica:
- alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9,
- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 2° grado (nonni-nipoti) o collaterale di 2° grado (fratelli-sorelle) adibite a loro abitazione principale. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
- all'immobile adibito ad abitazione principale nell'anno precedente e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili al 100% o ultra settantacinquenni che acquistano la residenza presso parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado a condizione che le stesse non risultino locate. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.
- all'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Per godere della detrazione e' necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2009.


ESENZIONI ICI

Entro il 30 novembre 2009 va presentata la domanda per poter godere dell'esenzione sull' abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio) adibite a loro abitazione principale. Chi ha presentato la domanda negli anni precedenti, e possiede i medesimi requisiti non deve ripresentarla.
Entro il 30 novembre 2009 va presentata la domanda per poter godere dell'esenzione sull' abitazione principale per le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Chi ha presentato la domanda negli anni precedenti, con requisiti invariati, non deve ripresentarla.


VALORI AREE EDIFICABILI

Con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2009 sono stati deliberati i valori minimi di mercato delle aree edificabili da denunciare ai fini ICI per l'anno 2009.
Con determina n. 822 del 31/12/2007 il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario ha fissato nuovi criteri per il calcolo dei valori delle aree edificabili a seguito di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati ricadenti in zona agricola.


BOLLETTINI ICI INTERAMENTE COMPILATI

Per prenotare il servizio per l’anno 2010 e’ necessario comunicare i propri dati all’Ufficio ICI (tel. 0422/846202-236-220). 


SCADENZE VERSAMENTI ICI

  • prima rata (acconto) 16/06/2009
  • seconda rata (saldo) 16/12/2009

Si puo' comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16/06/2009.

Si ricorda che l'imposta ICI deve essere versata mediante apposito bollettino intestato a Equitalia Nomos Spa - Roncade - TV- ICI  sul c.c. n. 88681838 oppure mediante il modello F24.

Ai sensi dell'art. 9 co. 5 lett. b) del Regolamento ICI, i contribuenti non sono tenuti al versamento quando l'imposta complessiva annua risulta inferiore ad euro 2,60.

DOVE SI PAGA
 
I versamenti I.C.I. possono essere effettuati con bollettino oppure con Modello F24:
- presso qualsiasi ufficio postale dove il costo di commissione e' pari ad 1,10 euro per bollettino;
- presso EQUITALIA NOMOS SPA, sede di Treviso in Viale Montegrappa, 34 (tel. 0422-2911 fax 0422-291259) senza costi di commissione;
- presso le banche convenzionate dove il costo di commissione varia da banca a banca.

Il modello F24 può essere versato in qualsiasi sportello postale, bancario o di Equitalia Nomos ed è sempre senza commissioni.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive non sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati telematica.
Non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti notarili per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI) e quando la variazione di residenza del contribuente avviene all'interno del territorio comunale.
 

Dove rivolgersiDOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi
in Via Roma 53
Tel. 0422-846202 / 220 / 236 | Fax 0422-840597
e-mail tributi@comune.roncade.tv.it

Orari:
Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

Moduli da scaricareMODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

mimetype Dichiarazione ICI  77 KB

mimetype Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI  273 KB

mimetype Ravvedimento operoso per la regolarizzazione tardiva 22 KB

mimetype Richiesta rimborso ICI  19 KB
 
mimetype Compensazione ICI tra familiari  15 KB
 
mimetype Dichiarazione fabbricati inagibili  32 KB

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Testo coordinato con le modifiche degli artt. 8, 17 e 18, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2009.
Si precisa che ai sensi dell’art. 22 dello stesso regolamento tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono automatica modifica del presente regolamento.  

DELIBERA ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2009
Ai sensi dell’art. 1 co 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, se non diversamente stabilito nel bilancio di previsione. 

DELIBERA VALORI MINIMI DI MERCATO AREE EDIFICABILI AL 01/01/2009

DETERMINA n. 822 del 31/12/2007 DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI 
Determina di indirizzo per il calcolo del valore delle aree edificabili in zona agricola.  

 
 
 
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